Le assicurazioni RCA, sia auto che moto, non comprendono la copertura contro gli infortuni del conducente.
Si tratta di una copertura aggiuntiva e facoltativa dai costi contenuti che va considerata al momento della stipula della polizza (come la polizza cristalli) in quanto risarcisce il conducente coinvolto in un incidente sia che abbia torto, ragione o sia implicabile a cause fortuite, ad esempio ad un malore. Non è obbligatoria la collisione con un altro veicolo, per cui siamo risarciti anche se andiamo a sbattere contro un albero.
Il risarcimento copre i danni fisici (invilidità permanente o temporanea, spese mediche e ricovero) subiti dall'assicurato durante la conduzione di veicoli e varia in base alle conseguenze riportate. Verrà elargito agli eredi in caso di morte.
Se non si utilizza la cintura di sicurezza (o il casco) e/o si guida in stato di ebbrezza sono previste penali fino al mancato pagamento del risarcimento.
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