Assicurare la vita in caso di perdita del posto di lavoro

Chi accende un mutuo deve considerare il rischio di perdere il posto di lavoro per una causa qualsiasi: dimissioni, licenziamento, fallimento dell'azienda ecc. Stipulando un'assicurazione contro la perdita del posto di lavoro, nel caso si verificasse questo evento viene assicurato il pagamento dell'ammontare del debito residuo ancora dovuto, detratti gli interessi sulle rate non ancora scadute (sconto finanziario) e detratte eventuali somme lasciate a garanzia del prestito (ad esempio il TFR dei dipendenti privati). Il beneficiario non è l'assicurato, bensì la banca che ha concesso il prestito.

Il costo della polizza varia a seconda del lavoro dell'assicurato: sarà basso per i dipendenti statali e pubblici che hanno una bassa probabilità di venire licenziati o di dare le dimissioni mentre sarà più elevato per i dipendenti di aziende private soprattutto se di piccole dimensioni. I pensionati sono esclusi ovviamente dalla possibilità di stipulare questa polizza.

Al momento della stipula del contratto di finanziamento il dipendente mette a garanzia del prestito ogni somma maturata e maturanda presso l'azienda (TFR, mensilità aggiuntive etc) che verranno versate alla banca per diminuire il capitale residuo. Se il cliente perde il lavoro, l'assicurazione salda il debito residuo alla banca, ma può rivalersi sul dipendente che dovrà comunque restituire il capitale residuo.

Si può scegliere se pagare il premio una volta subito all'accensione del mutuo e il costo verrà sostenuto direttamente dalla banca erogante oppure preferire l'opzione che fa sostenere il costo al cliente sempre in forma unica iniziale. Le due tipologie di pagamento del premio sono indifferenti per il cliente perché è irrilevante che il costo sia incluso nelle commissioni bancarie (primo caso detta polizza Rischio Credito) o che sia una voce a parte nel contratto di prestito (secondo caso nota come polizza Perdite Pecuniarie). Questa seconda tipologia, disponibile dal 2009, però ha il vantaggio di coprire le rate alla banca per il periodo di disoccupazione del lavoratore senza diritto di rivalsa (fatta eccezione per la perdita del posto per dimissioni volontarie).

 

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