La Legge 493/99 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) ha istituito una nuova assicurazione obbligatoria per tutti coloro che svolgono un'attività finalizzata alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui la stessa dimora purchè questa non sia svolta in modo occasionale, ma comunque gratuita e senza vincoli di subordinazione.
L'assicurazione è gestita dall'INAIL (Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali) ed è obbligatoria per coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e che svolgono in via esclusiva l'attività di casalinga/o compresi i pensionati che non hanno superato i 65 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorino esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione); gli studenti che, dimorando in una località diversa dalla città di residenza, si occupano anche dell'ambiente in cui abitano; i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ad ore zero, i lavoratori in mobilità, i lavoratori stagionali e i lavoratori a tempo determinato (in questi casi l'assicurazione è obbligatoria per il periodo in cui il soggetto non presta attività lavorativa) mentre sono esclusi dall'obbligo i lavoratori socialmente utili, i lavoratori part-time, i tirocinanti e i borsisti, i religiosi e tutti coloro che svolgono un'altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. A partire dall'anno 2005 la legge prevede delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore all'importo del premio stesso, per coloro i quali risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non osservino l'obbligo del versamento del premio.
Il costo dell'assicurazione è di euro 12,91 all'anno (non frazionabile, deducibile a fini fiscali). E' esonerato dal pagamento -a cui provvede lo Stato- chi ha un reddito non superiore ai 4.649,11 euro annui e chi appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro.
L'assicurato che si infortuna in ambito domestico deve rivolgersi ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico. Solo a guarigione clinica avvenuta e se l'infortunato:
- ritiene, su parere medico, che dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente pari o superiore al 33%;
- é in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l'autocertificazione);
- possiede i requisiti di assicurabilità (età, reddito, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell'attività);
deve presentare all'INAIL domanda per la liquidazione della rendita mensile. L'ammontare di tale rendita è proporzionale all'entità di inabilità riportata e non viene corrisposta nel caso in cui dall'infortunio derivi la morte dell'assicurato.